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Il disciplinare

Castagni

La Castagna IGP del Monte Amiata

 

Estratto Della Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana
N° 123 del 29-5-1998

 

MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

 

Proposta di riconoscimento dell’indicazione geografica protetta
«Castagna del Monte Amiata»

 

Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l’istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/1992, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

 

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex Div. VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso tale termine, in assenza di istanze e controdeduzioni, la domanda sarà inviata alla Commissione della Unione Europea ai fini dell’espletamento della procedura prevista per la sua registrazione.

 

Disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta
«Castagna del Monte Amiata»

 

Art. 1.

 

L’indicazione geografica protetta (LG.P.) «Castagna del Monte Amiata» è riservata alle castagne ottenute da fustaie di castagno da frutto (Castanea Sativa Mill.) delle varietà descritte al successivo articolo 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all’opera dell’uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2.

L’indicazione geografica protetta designa le castagne prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, e riferibili alle varietà correntemente conosciute come Marrone, Bastarda Rossa, Cecio.

 

Art. 3.

 

La zona di produzione della «Castagna del Monte Amiata», di cui al presente disciplinare, comprende l’intera circoscrizione comunale dei comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora e Seggiano in provincia di Grosseto e parte del territorio dei comuni di Cinigiano e Roccalbegna in provincia di Grosseto e dei comuni di Castiglione d’Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena.

 

La descrizione del confine è effettuata dall’estremo Nord fino a raggiungere l’estremo Ovest. Il territorio della zona di produzione della «Castagna del Monte Amiata» viene così delimitato:

 

iniziando sulla tavoletta della nuova serie al 25.000 dell’Istituto geografico militare italiano del foglio 320, Sez. IV «Montenero», in senso orario partendo dalla confluenza del torrente Ribusieri nel fiume Orcia, si segue il fiume Orcia risalendolo (si entra nel foglio 320, Sez. I «Seggiano») fino alla confluenza del fosso Ansitonia (siamo sul confine, in ordine di successione, tra i comuni di Montalcino e di Castiglione d’Orcia in provincia di Siena, e il comune di Casteldelpiano in provincia di Grosseto), si segue, risalendolo, il fosso fino al ponte con la strada statale 323 in località Osteria Ansitonia (da qui si entra in territorio del comune di Castiglione d’Orcia), si segue la strada statale per circa 370 metri e, deviando al bivio, si segue la strada provinciale che porta a Castiglione d’Orcia passando per la frazione di «Poggio Rosa». Al bivio successivo si prende la strada provinciale che porta a Campiglia d’Orcia, che si segue in direzione Campiglia d’Orcia passando per la località Campo le Capanne. Si devia sulla strada interpoderale che porta al podere Spicchio e successivamente si segue il Fosso dei Grottoni fino alla località Le Rogheta dove si prende con direzione Est la strada per Campotondo (si entra nel foglio vecchia serie n. 129 IV-NE «Campiglia d’Orcia») e successivamente per Bacci. Si seguono le carrarecce che passano per «Poderuccio» e «Mecarelli» fino ad incontrare il fosso «Fossatone» che si risale fino all’origine del fosso stesso che ha inizio sulla strada comunale che congiunge la strada provinciale Campiglia-Bagni S. Filippo con la S.S. Cassia. Si risale la strada comunale verso la provinciale, si segue quest’ultima fino al ponte che sorpassa il fosso «Rondinaia». Da qui si risale il fosso Rondinaia (si entra nel foglio vecchia serie n. 129 IV SE «Abbadia S. Salvatore») fino all’incrocio con la strada provinciale Campiglia d’Orcia-Abbadia S. Salvatore (si entra in territorio comunale di Abbadia S. Salvatore). Segue questa strada in direzione Abbadia fino alla località «i Villini» alla periferia di Abbadia S. Salvatore e qui si devia verso Ovest prendendo la strada per la Vetta Amiata (si entra nel foglio nuova serie n. 320 Sez. II «Casteldelpiano») e subito dopo la strada comunale per Fonte al Becco, podere Cipriana, Pozzarone, innestandosi in tale località con la provinciale che porta a Piancastagnaio e seguendola (poco dopo l’innesto si entra in territorio comunale di Piancastagnaio provincia di Siena) fino alla frazione «Quaranta» deviando sulla destra in direzione Sud verso la frazione «Saragiolo» per prosegnire verso Castell’Azzara sempre su strada provinciale, passando sotto il P.gio La Roccaccia e fino al quadrivio delle strade per Selva, Selvena e Castell’Azzara (poco prima nel passaggio sotto P.ggio Paiccione si è entrati in territorio comunale di Castell’Azzara provincia di Grosseto e nel foglio 332 Sez. I «Semproniano»). Qui si scende nel ramo destro del fosso Carminata seguendo fino alla confluenza con il fiume Fiora. Si risale il fiume Fiora fino alla confluenza del «Fosso del Bove» che si risale fino ad incontrare la strada provinciale Petricci-Triana che si segue in direzione Triana (si entra in territorio comunale di Roccalbegna). In questa frazione si entra nella strada statale 323 che si segue passando per Roccalbegna (poco oltre il capoluogo comunale si entra nel foglio 332 sez. IV «Cana»), Santa Caterina, podere Cancellone, fino a Case Belardi. Qui si segue la strada comunale che porta verso i poderi di Castellina fino al ponte sul fosso Colombo. Si scende il fosso Colombo che confluisce nel fosso Il Rigo, il quale a sua volta confluisce nel torrente Trasubbino. Si scende il torrente per un centinaio di metri, e sul versante opposto si prende la strada interpoderale che porta al podere Pescinone e al podere Caprarecce, e proseguendo fino al torrente Trasubbie. Si risale il torrente Trasubbie (entrando nel foglio n. 320 Sez. III «Cinigiano») fino poco oltre il podere la Dogana all’incrocio con la strada interpoderale che porta alla strada comunale Stribugliano-Poggio Miliotto si seguono in successione queste due strade e si prosegue sull’interpoderale per il podere Castagnolo. Da qui con una carrareccia si scende nel fosso delle Melacciole ramo di sinistra che si segue fino alla confluenza con il torrente Melacce. Si risale il Melacce fino alla confluenza con il torrente Rancida. Si risale quest’ultimo e, successivamente, si risale il fosso del Diavolo fino al ponte sulla strada provinciale per Stribugliano. Qui si segue tale strada in direzione di Castiglioncello Bandini (si entra in territorio comunale di Cinigiano) e si prosegue fino al bivio con la provinciale Cinìgianese n. 7 seguendo quest’ultima verso Monticello Amiata e fino al ponte sul fosso del Termine. Si segue il corso d’acqua che più a Nord si unisce con il torrente Ribusieri (poco oltre questa confluenza si entra nel foglio 320 sez. IV «Montenero»). Si segue il Ribusieri fino alla sua confluenza nel fiume Orcia che è il punto di partenza di questa perimetrazione.

 

Art. 4.

 

Le condizioni ambientali delle fustaie di castagno destinate alla produzione della «Castagna del Monte Amiata» devono essere quelle tradizionali della zona.

 

Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica del «Castanetum» del Monte Amiata, e comunque ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000 m.s.l.m., coltivate esclusivamente in terreni derivati dal disfacimento di rocce vulcaniche di trachite, atti così a conferire al prodotto in questione la sua caratterizzazione organolettica.

 

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli in uso tradizionale e generalizzato nella zona amiatina o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicità dei frutti. La densità di piante ad ettaro sarà compresa tra un minimo di 60 ed un massimo di 150 piante

 

È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.

 

La raccolta potrà essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare l’integrità del prodotto.

 

La pezzatura minima ammessa per ognuna delle tre varietà descritte è pari a 80 acheni per chilogrammo netto allo stato fresco. Per le annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole è ammessa una tolleranza del 10%.

 

La produzione con l’I.G.P. «Castagna del Monte Amiata», non potrà superare la produzione massima di kg 12 per pianta e di kg 1.800 per ettaro.

 

Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento e conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell’ambito del territorio di produzione così come delimitato all’art. 3.

 

La conservazione del prodotto dovrà essere fatta mediante cura in acqua fredda per non più di sette giorni senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo e secondo la corretta tecnica locale. E ammessa la conservazione tramite surgelazione secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

 

Art. 5.

 

La sussistenza delle condizioni di idoneità di cui all’articolo precedente è accertata in particolare mediante iscrizione delle fustaie di castagno da frutto di cui all’art. 4, in apposito albo tenuto ed aggiornato dalla Regione Toscana o da un organismo privato che risponda ai requisiti della norma EN 45011.

 

L’iscrizione delle fustaie all’albo dovrà specificare la ditta proprietaria del castagneto, la superficie della fustaia con i rispettivi dati catastali, ed il numero di piante esistenti per ogni singola varietà, e dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno a decorrere dal quale il produttore intende contrassegnare il prodotto con l’indicazione geografica protetta; entro la stessa data devono essere presentate le domande intese ad apportare eventuali modifiche all’iscrizione stessa.

 

La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 15 settembre ed il 15 novembre di ogni anno. In caso di andamento stagionale avverso o fuori norma, l’organismo che gestisce l’albo può protrarre la raccolta fino ad un massimo di altri quindici giorni, ed in tal caso rende pubblica la proroga del termine di raccolta con la pubblicazione sui quotidiani locali e l’affissione agli albi comunali dei comuni nel cui territorio rientra la zona di produzione dell’I.G.P.
Entro dieci giorni dalla fine della raccolta deve essere presentata all’organismo che gestisce l’albo, la denuncia di produzione relativa all’annata in corso. La denuncia di produzione da parte di un produttore può essere fatta in più volte, e chi gestisce l’albo rilascerà, di volta in volta, attestazione del prodotto denunciato.

 

Art. 6.

 

Per l’immissione al consumo gli acheni devono appartenere esclusivamente ad una sola varietà fra quelle indicate all’art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loro le partite di varietà diverse e devono essere commercializzate in contenitori per alimenti a retina, con maglie non superiori a 4 millimetri di lato di un quadrato. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell’ambito della zona di cui ali’art. 4.
I frutti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
dimensioni: grandi;
forma: obovata od ovale con apice poco pronunciato; colore: rossastro con striature più scure;
ilo: colore nocciola e a contorni regolari;
episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro;
seme: colore crema chiaro;
sapore: delicato e dolce.
I prodotti trasformati possono menzionare in etichetta che il prodotto stesso è ottenuto dalla «Castagna del Monte Amiata», purché il trasformatore si sottoponga ai controlli da parte dell’organismo di cui all’art. 8 e rispetti le prescrizioni impartite da detto organismo relativamente alla conservazione del prodotto fresco.

 

Art. 7.

 

La «Castagna del Monte Amiata» con indicazione geografica protetta (I.G.P.) deve essere confezionata nei contenitori di cui al precedente articolo nei pesi definiti e con quantità nominali conformi al bollo di garanzia di: 1.000, 2.000, 5.000, 10.000,30.000 grammi. Detti contenitori devono essere chiusi e sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il sigillo, oltre al bollo di garanzia dell’organismo di controllo, è costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:

 

A) «Castagna del Monte Amiata», seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Indicazione geografica protetta» (I.G.P.), conformemente al logo descritto nell’allegato A e facente parte integrante del presente disciplinare;

 

B) con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta «Castagna del Monte Amiata», è obbligatorio inserire nella etichettatura il nome della varietà delle castagne contenute nella confezione (Marrone, Bastarda Rossa, Cecio);

 

C) nome, cognome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);

 

D) quantità di prodotto contenuta all’origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti;

 

E fatto divieto assoluto di usare qualsiasi altra denominazione o aggettivazione aggiuntiva.

 

Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

 

Allegato A

 

Logo della «Castagna del Monte Amiata»

 

Il logo della «Castagna del Monte Amiata», è composto dal disegno di due castagne di colore marrone chiaro retinato che va sfumando all’interno, con contorni molto marcati e di colore marrone scuro, l’ilo delle castagne è colore giallo chiaro. Sullo sfondo immediatamente dietro le due castagne sono rappresentate due foglie stilizzate di castagno colore verde chiaro sfumante verso il bianco. Anche il contorno delle foglie è colore marrone scuro come le castagne. Il complesso castagne-foglie proietta alla base un’ombra di colore marrone scuro.

 

Subito sotto il sopradescritto disegno vi è la scritta in corsivo minuscolo con andamento ricurvo e di colore nero «castagna» seguita immediatamente sotto con caratteri stampatello, andamento rettilineo di colore verde uguale alle foglie, dalla scritta «del Monte Amiata» e, ancora sotto in caratteri stampatello tutto maiuscolo, colore marrone più chiaro, con dimensioni ridotte deI 60% e su tre righe, la scritta «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA».

 

Le dimensioni massime del logo sopradescritto da usarsi sulle etichette dovranno essere di cm 7,5 per l’altezza e cm 7,0 per la larghezza. Le dimensioni minime potranno essere ridotte fino ad un quarto di quelle massime.

 

Colorimetria: i colori del logo sono «Colori Pantone»:
Marrone = 4975 C;
Giallo = 101 C;
Nero = Process Black C;
Verde = 383 C.


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Associazione per la valorizzazione della
Castagna del Monte Amiata IGP

Loc. la Colonia - 58031 Arcidosso (Gr)
associazioni@cm-amiata.gr.it
www.castagnaamiata.it

 

 

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Associazione per la valorizzazione della Castagna del Monte Amiata


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